Quando serve davvero il Passaporto Digitale di Prodotto?
Il DPP non è un obbligo unico che scatta nello stesso giorno per tutti i prodotti. L’Unione europea lo introduce progressivamente tramite regole di categoria e normative settoriali.
Informazioni aggiornate al 9 settembre 2026Il Regolamento ESPR crea il quadro generale. Per sapere se un prodotto deve avere un DPP bisogna verificare le regole applicabili a quel gruppo di prodotto. Le date del Working Plan indicano il programma di lavoro della Commissione: non sono automaticamente date di conformità per le aziende.
Il percorso ESPR 2025–2030
Tempistiche indicative pubblicate dalla Commissione per il lavoro sulle prime categorie prioritarie.
Categorie DPP ed esempi di passaporto
Se sei arrivato dal checker, la categoria selezionata viene evidenziata. Per ogni categoria puoi aprire un passaporto compilato con dati dimostrativi.
Batterie
Dal 18 febbraio 2027 il passaporto della batteria è previsto per batterie LMT, batterie industriali oltre 2 kWh e batterie per veicoli elettrici.
Fonte ufficiale ↗Tessile e abbigliamento
La Commissione indica il 2027 come obiettivo indicativo per il lavoro sulle regole di categoria. Non è una data automatica di obbligo: la scadenza giuridicamente vincolante dipenderà dalle regole finali applicabili.
Fonte ufficiale ↗Elettronica ed elettrodomestici
Il Working Plan indica attività 2026–2029 per prodotti connessi all’energia e il 2029 per prodotti ICT. Le regole finali devono stabilire per ciascun gruppo se e quando il DPP sarà richiesto.
Fonte ufficiale ↗Arredo e mobili
La Commissione indica il 2028 come obiettivo indicativo per il lavoro sulle regole di categoria. La data di conformità sarà definita dalle regole finali.
Fonte ufficiale ↗Calzature
Il Working Plan ESPR prioritizza il tessile con focus sull’abbigliamento. Per le calzature è prudente attendere il perimetro delle regole finali e monitorarne l’evoluzione.
Fonte ufficiale ↗Metalli, ferro e acciaio
La Commissione indica il 2026 per ferro e acciaio e il 2027 per alluminio come tempistiche indicative del processo regolatorio. Per altri metalli serve una verifica specifica.
Fonte ufficiale ↗Pneumatici
La Commissione indica il 2027 come obiettivo indicativo del processo regolatorio. La data effettiva di conformità dipenderà dalle regole finali.
Fonte ufficiale ↗Detergenti e tensioattivi
Il Regolamento (UE) 2026/405 si applica dal 23 settembre 2029 e disciplina il DPP per detergenti e tensioattivi destinati all’utilizzatore finale.
Fonte ufficiale ↗Prodotti da costruzione
Il CPR 2024 è entrato nel percorso applicativo, ma il rilascio operativo dei DPP dipende dalle specifiche tecniche e dagli atti applicabili al prodotto.
Fonte ufficiale ↗Altro / Non so
Il DPP non è un obbligo generale per tutti i prodotti: viene introdotto progressivamente tramite regole di categoria o altra legislazione UE.
Fonte ufficiale ↗Alluminio
Consulta il percorso della categoria nella fonte ufficiale e apri il passaporto dimostrativo.
Fonte ufficiale ↗Materassi
Consulta il percorso della categoria nella fonte ufficiale e apri il passaporto dimostrativo.
Fonte ufficiale ↗Prodotti connessi all’energia
Consulta il percorso della categoria nella fonte ufficiale e apri il passaporto dimostrativo.
Fonte ufficiale ↗Tre percorsi settoriali da conoscere
Alcuni DPP derivano anche da normative UE specifiche, non soltanto dagli atti delegati ESPR.
Dal 18 febbraio 2027 il battery passport è previsto per batterie LMT, industriali oltre 2 kWh e batterie per veicoli elettrici.
Il Regolamento (UE) 2026/405 introduce il DPP di settore e si applica dal 23 settembre 2029.
Il CPR 2024 introduce un sistema DPP dedicato; l’operatività dipende dalle specifiche e dagli atti applicabili ai prodotti.
Prodotti e componenti importati da Paesi extra UE
Il fatto che il fabbricante sia in Cina o in un altro Paese terzo non esclude gli obblighi europei. Va però distinto il prodotto finito dal singolo componente e verificato sempre l’atto delegato applicabile al relativo gruppo di prodotti.
Prodotto finito fabbricato fuori dall’UE
Se il prodotto è disciplinato da un atto delegato ESPR, l’importatore stabilito nell’Unione deve verificare prima dell’immissione sul mercato che il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità, fornito le informazioni richieste e che il Passaporto Digitale di Prodotto sia disponibile, compresa la copia di riserva prevista dal quadro DPP. Se il prodotto non è conforme, non può essere immesso sul mercato UE.
ESPR · art. 29 ↗Parti e componenti provenienti da Paesi extra UE
L’ESPR comprende nel proprio ambito anche componenti e prodotti intermedi, ma questo non significa che ogni singola parte debba automaticamente avere oggi un DPP. L’obbligo concreto dipende dall’atto delegato applicabile al gruppo di prodotto. Se il DPP del prodotto finito richiede dati su componenti, materiali o processi, l’operatore UE deve poter ottenere dal fornitore extra UE le informazioni e le evidenze necessarie.
ESPR · artt. 1, 2 e 9 ↗Se importi e vendi con il tuo marchio
L’importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini dell’ESPR quando immette sul mercato il prodotto con il proprio nome o marchio, oppure quando modifica il prodotto in modo tale da incidere sulla sua conformità. In questi casi gli obblighi non restano semplicemente in capo al produttore extra UE.
ESPR · art. 34 ↗Digital Product Passport Service Provider
È il soggetto terzo indipendente autorizzato dall’operatore economico a trattare i dati del DPP e renderli disponibili agli attori che hanno diritto di accesso. L’ESPR prevede una copia di riserva del passaporto tramite un DPP service provider; il Registro europeo DPP comprende inoltre l’elenco dei service provider verificati. Il ricorso al provider non trasferisce la responsabilità di conformità dell’operatore economico che immette il prodotto sul mercato.
Registro europeo DPP ↗Non esiste un “certificato DPP cinese” valido in modo universale. Conviene invece prevedere nella fornitura l’obbligo di consegnare i dati e i documenti richiesti dall’atto applicabile al prodotto: ad esempio identificazione del fabbricante e dei siti, composizione e materiali, sostanze rilevanti, certificazioni, dati ambientali e altre evidenze tecniche quando richieste. Il set esatto di informazioni cambia in base alla categoria di prodotto e alla normativa specifica.
Questa pagina è un approfondimento informativo e non sostituisce una valutazione legale o di conformità sul singolo prodotto. Norme, atti delegati, standard tecnici e date possono evolvere.
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